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Impatto della legge di stabilità sui fondi pensione: norme e simulazione.
La nuova legge di stabilità ha umentato l’aliquota fiscale sui rendimenti finanziari dei fondi pensione a decorrere dal 1.1.2014, viene elevata dall’11,5 al 20%. La decorrenza quindi è retroattiva in deroga allo Statuto del Contribuente. Sono esclusi coloro che hanno già avuto il riscatto della propria posizione. Bisogna tener presente che l’aliquota ordinaria sui rendimenti finanziari è del 26%, quella sui BOT del 12.5% . Pure in questo caso il governo aveva fatto intendere che avrebbe ridotto l’aumento. Si ipotizzava un’aliquota del 17% per allinearla a quella per il tfr. Invece dal cilindro è stato inopinatamente tirato fuori il credito di imposta. Il che di per sé ordinariamente è una cosa positiva, ma in questo caso ha il sapore di una turpi natura. Il testo approvato al comma 92 e seguenti, concede un credito di imposta per Casse previdenziali (del 6%) e Fondi pensione (del 9%) , se decideranno di investire in economia reale, per compensare l’aumento della tassazione, rispettivamente al 26% e al 20%, con tetto di 80 milioni. Leggendo sul sito dell’Agenzia delle Entrate si capisce subito la complessità del meccanismo e la sua dilazione nel tempo. Insomma il governo ha voluto utilizzare un pannicello caldo per lenire lo sdegno dei fondi e delle casse pensioni. L’utilizzo del credito, per il quale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di compensazione, è consentito solo entro i limiti del credito di imposta maturato in ragione degli investimenti realizzati e nel rispetto di limiti massimi pari al 30% nell’anno di accoglimento dell’istanza e 70% nell’anno successivo e al 100% nel secondo anno successivo. La parte di credito eccedente le misure massime sopra indicate per ciascun anno deve essere riportata negli anni successivi e potrà essere fruita entro il secondo anno successivo alla presentazione dell’istanza. La norma rinvia a un decreto attuativo del Mef che indicherà le modalità di adesione dei Fondi e delle Casse a progetti infrastrutturali. La compensazione scatterà dal 2016 per la parte di investimenti realizzata nel corso del prossimo anno e limitata fino al tetto di 80 milioni. La motivazione data a questa norma è quella di spronare a fare investimenti nell’economia italiana invertendo l’attuale tendenza degli investimenti esteri, fatti semplicemente non per esteerofilia, ma perchè più remunerativi e privi di rischi.
Tassazione del tfr
La rivalutazione del tfr è tassata con un’aliquota dell’11%. Dal 1.1.2015 per chi decide di tenersi il tfr, la rivalutazione sarà tassata con aliquota del 17% .
Tfr mensile in busta paga
La Legge di Stabilità 2015 prevede la possibilità di avere mensilmente in busta paga il tfr maturato da gennaio. La richiesta per avere il Tfr è volontaria, ma la domanda una volta fatta è irrevocabile per tutto il triennio. La domanda può essere fatta dal dipendente privato che sia stato assunto da almeno sei mesi presso lo stesso datore di lavoro. Sono esclusi i collaboratori domestici, i lavoratori agricoli, i dipendenti di aziende in crisi ed i dipendenti pubblici. • La disposizione vale per il periodo 1 gennaio 2015 con pagamento da marzo prossimo, con effetto retroattivo, e termina nel giugno 2018. Possono chiedere il tfr in busta paga anche coloro che attualmente sono iscritti ad una forma di previdenza complementare ( Fondo chiuso, aperto o Pip).In tal caso la propria posizione è alimentata solo dal contributo del lavoratore, del datore di lavoro e dai rendimenti finanziari, seppur ridotti dalla nuova tassazione Il Tfr accumulato precedentemente rimane dov’è ( Azienda, Fondo Tesoreria Inps, Fondo pensione). Sugli importi mensili di tfr sarà effettuato il prelievo da parte del Fisco applicando le aliquote Irpef ordinarie. (Il Tfr è costituito da un accantonamento mensile di quote del 6,91% della retribuzione utile. Gli accantonamenti vengono contabilizzati annualmente e rivalutati con il tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat)
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30 gennaio 2015